Cosa si intende per “luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio”, ai sensi del D.M. 03/09/2021? Richiedi una valutazione rischio antincendio ai consulenti MODI Srl!
Si intendono i luoghi ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e aventi tutti i seguenti requisiti:
1. affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
2. superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
3. piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m
4. ambienti ove non si detengono o trattano materiali combustibili o sostanze o miscele pericolose in quantità significative e ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
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