Il Decreto Legge n. 229 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/12/2021.
Con detto Decreto si estende l’uso del Super Green Pass e introduce modifiche alla quarantena per le persone vaccinate o guarite da COVID -19 da meno di 120 giorni che hanno subito un “contatto stretto”.
Il Decreto è già in vigore dal 31 dicembre 2021 e riguarda tutte le persone che hanno avuto un “contatto stretto” con un caso positivo al COVID e:
• hanno completato il ciclo vaccinale da non più di 120 giorni;
• oppure sono guariti dall’infezione COVID da non più di 120 giorni;
• oppure hanno ricevuto la dose di richiamo (booster) da non più di 120 giorni.
Con queste nuove regole, le persone che rientrano nelle precedenti categorie:
a. potranno continuare a “uscire” liberamente se in assenza di sintomi;
b. non devono rispettare la misura della quarantena “precauzionale” ma, utilizzare sempre la mascherina FFP2 per i dieci giorni successivi al contatto;
c. qualora compaiano sintomi dovranno effettuare immediatamente un test rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-CoV-2, ripetendolo, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo.
Le nuove disposizioni si applicano anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 30/12/21.
Oltre al Decreto Legge n. 229 del 30/12/21, il Ministero della Salute ha emanato una circolare che definisce nel dettaglio come gestire le quarantene e i periodi di autocontrollo secondo le nuove regole.
La circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 pertanto prevede, nel caso di “contatti stretti”:
• per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ad esempio, che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
• per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
• per i soggetti asintomatici che:
o abbiano ricevuto la dose booster, oppure
o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,
o oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno dieci giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina dopo il quinto giorno.
È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid19.
Dal 10 gennaio c.a. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, solo chi è in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 “rafforzate”, ossia di quello che viene chiamato “Super Green Pass” o “Green Pass Rafforzato”, cioè il Green Pass ottenuto:
• a seguito del completamento del ciclo vaccinale
• a seguito di guarigione dalla malattia
potrà accedere ai seguenti servizi e attività:
1. alberghi e altre strutture recettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
2. sagre e fiere, convegni e congressi;
3. feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (battesimi, comunioni, matrimoni);
4. tutti i mezzi di trasporto pubblico (treni, pullman, aerei, tram, metro, bus);
5. servizi di ristorazione all’aperto;
6. impianti di sci;
7. piscine, sport di squadra anche all’aperto (come il calcetto);
8. centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
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