La valutazione del rischio da radiazioni ottiche
artificiali (ROA) è prevista dal Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08
del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
La medesima normativa stabilisce anche in quali casi è possibile evitare la valutazione del rischio ROA: in generale, si tratta di tutte quelle circostanze in cui, secondo la comune esperienza, l’uso corretto delle fonti di ROA non genera rischi per salute e sicurezza dei lavoratori o di chiunque sia presente.
Il Testo Unico stabilisce che occorre prendere provvedimenti soltanto se la valutazione ha mostrato la possibilità di un superamento dei valori limite esposizione (o VLE), oppure se, sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria, sono state messe in luce delle problematiche relative alla salute per i lavoratori esposti.
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