Quali sono i livelli di rischio indicanti dal D.M. 2/09/2021 per gli addetti alla gestione delle emergenze antincendio?


Il D.M. 2 settembre 2021, in conformità con il D.lgs. 81/2008, riporta indicazioni in merito alla designazione, formazione, abilitazione ed aggiornamento degli Addetti Antincendio, con specifico riferimento agli artt. 4 e 5 del D.M. 2 settembre 2021. 

La formazione degli Addetti alla Gestione delle Emergenze Antincendio è classificata secondo tre livelli di rischio:

  • Formazione di Base della durata di 4 ore per il Livello 1: ex rischio basso ai sensi del D.M. 10/3/98  con aggiornamento periodico di 2 ore;  
  • Formazione di Base della durata di 8 ore per il Livello 2: ex rischio medio ai sensi del D.M. 10/3/98 – con aggiornamento periodico di 5 ore;
  • Formazione di Base della durata di 16 per il Livello 3: ex rischio elevato ai sensi del D.M. 10/3/98 – con aggiornamento periodico di 8 ore.

Il D.M. 2/09/2021 riporta le indicazioni specifiche relative ai Livelli di Rischio 1, 2 e 3 all’allegato III.

Scatterà dal 4 ottobre 2022 la regola della periodicità della formazione, che in modo analogo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per Lavoratori, Preposti e Dirigenti, individua una periodicità quinquennale per il mantenimento delle conoscenze e competenze degli Addetti Antincendio.

Il 4 ottobre 2022 entrerà in vigore  D.M. 2/9/21 che abrogherà, sostituendoli, alcuni articoli del D.M. 10 marzo 1998:
  • l’art. 3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori;
  • l’art. 5 che tratta la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”;
  • l’art. 6 che tratta la “Designazione degli addetti antincendio”;
  • l’art. 7 che tratta la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;”
Con la pubblicazione della Circolare DCPREV. 15472 del 19 ottobre 2021, il Corpo Nazionale dei VVF fornisce chiarimenti in merito al recente D.M. 2 settembre 2021.

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