Novità di aprile 2021 al Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

In data 6 aprile 2021 il Governo, le parti sociali e le istituzioni hanno apportato un aggiornamento del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” per tenere conto dell’evoluzione della pandemia e delle conoscenze che nel frattempo si sono rese disponibili.

Ci sono alcune modifiche, soprattutto in ambito della formazione sulla sicurezza e nel ruolo del medico competente.

Riassumiamo le modifiche più importanti:

Punto 2: ingresso in azienda
Vengono elencate le norme che si sono susseguite nel tempo. Viene inoltre modificata la modalità per la riammissione in azienda di un lavoratore che è stato positivo da covid-19:
- La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Punto 3: Modalità di accesso dei fornitori esterni
Praticamente invariato. Si richiama l’importanza del trattamento dei dati personali.

Punto 4: Pulizia e sanificazione in azienda
Si aggiorna la normativa specifica “l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la Circolare del Ministero della salute 17644 del 22 maggio 2020”
 
Punto 5: Precauzioni igieniche personali
Viene aggiunto “- è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni del OMS”

Punto 6: Dispositivi di protezione individuali
C’è un maggior dettaglio sulla definizione dei DPI da utilizzare e in particolare sono definiti come DPI anche le mascherine chirurgiche.
Da notare anche il punto in cui si stabilisce “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore”

Punto 7: Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)
Invariato

Punto 8: organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)
 In questo punto ci sono alcune modifiche che interessano le trasferte. Nella nuova versione le trasferte sono consentite ma ci deve essere una valutazione “In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.”

Punto 9: gestione entrata e uscita dei dipendenti
Invariato

Punto 10: spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
In questo punto vi sono alcune modifiche:
“- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia/areazione dei locali”
Formazione:
Viene eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell'aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. In pratica è obbligatorio procedere con gli aggiornamenti.
Viene chiarito (c'era anche nell'ultimo DPCM) che si può fare formazione in ambito sicurezza e salute sul lavoro, esclusivamente per i lavoratori dell’azienda. 

Punto 11: gestione di una persona sintomatica in azienda
Praticamente invariato. Viene specificato l’obbligo di coinvolgere il medico competente

Punto 12: Sorveglianza sanitaria/Medico competente
Praticamente riscritto totalmente. Viene dato al medico competente un ruolo più centrale e maggiori compiti.
Viene inoltre specificato l’obbligo della visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi nel caso del ritorno al lavoro dei lavoratori positivi

Punto 13: Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
Praticamente invariato

Siamo a disposizione per la revisione del protocollo aziendale con le modifiche apportate dall'aggiornamento del protocollo condiviso.

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